Ecobonus per il rifacimento dei pavimenti

Ecobonus per il rifacimento dei pavimenti

Rifare i pavimenti può dare diritto a detrazioni fiscali. Lo spiega l’Agenzia delle Entrate: il pavimento rientra tra le “strutture opache orizzontali” che favoriscono l’isolamento termico degli edifici e di conseguenza il loro risparmio energetico. Quindi rientrano a tutti gli effetti tra gli interventi che possono beneficiare dell’Ecobonus.

In particolare deve trattarsi di pavimenti che danno su locali non riscaldati, o verso l’esterno (tra cui i pavimenti contro terra); la posa del pavimento deve poi avvenire su un edificio già esistente, non su un suo ampliamento. Devono poi rispettare i requisiti di trasmittanza termica e altri adempimenti a carico del contribuente per poter portare le spese in detrazione.

Quali spese si possono detrarre

Le spese detraibili sono quelle per la fornitura e la messa in opera del materialecoibente e ordinario, la demolizione della struttura preesistente e la sua ricostruzione, le opere funzionali alla realizzazione dell’intervento e le spese per le prestazioni professionali, compresa la redazione dell’APE. I pavimenti anche non contro terra possono fruire della detrazione del 50% quando sono installati su parti comuni di un condominio, mentre possono rientrare nel Bonus ristrutturazioni quando fanno parte di un più generale piano di riqualificazione di una abitazione privata.

Ecobonus: tutte le detrazioni

L’Ecobonus, lo ricordiamo, consiste nella detrazione al 65% dall’Irpef o dall’Ires per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2018 concessa per gli interventi che aumentano l’efficienza energetica degli edifici già esistenti, in particolare se tali interventi:

  • Riducono il fabbisogno energetico per il riscaldamento
  • Servono al miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni, finestre, comprensive di infissi e, appunto, pavimenti)
  • Migliorano l’approvvigionamento di energia (pannelli solari)
  • Sostituiscono gli impianti di climatizzazione invernale.

La detrazione è, invece, del 50% per le spese sostenute dal 1º gennaio 2018 per:

  • acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto
  • acquisto e messa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.

Le detrazioni si applicano anche ai condomini, alle zone sismiche, alle case popolari. Tutte le informazioni ulteriori si trovano sul sito dell’Agenzia delle Entrate.